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Sez. 5, Sentenza n. 12027 del 06/04/1999 Ud. (dep. 21/10/1999) Rv. 214873 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Mancata assunzione - Riconducibilità alla categoria di mancata assunzione di prova decisiva - Esclusione - Fondamento - Giudizio di fatto che, se adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione.
Stato
decisa il 1999-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214873-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE

La perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art 606 lett d) cod.proc.pen. e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'art 606 lett e) cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)