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Sez. 2, Sentenza n. 586 del 02/03/1974 (Rv. 368367 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA PREVIDENZIALE - QUESTIONE SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL DATORE DI LAVORO, DEL LAVORATORE E DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368367-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA PREVIDENZIALE - QUESTIONE SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL DATORE DI LAVORO, DEL LAVORATORE E DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'esigenza dell'estensione del contraddittorio a tutti e tre i soggetti del rapporto giuridico di previdenza sociale non sussiste qualora venga in contestazione soltanto il rapporto di lavoro o qualche elemento del medesimo, oppure quando, instaurato validamente tra i soggetti interessati, la contestazione sia limitata al conseguimento di prestazioni derivanti dall'uno o dall'altro rapporto. Qualora il giudice, chiamato a decidere sull'inadempimento dell'Obbligo contributivo addivenga ad una decisione in ordine al rapporto di lavoro, tale pronuncia deve ritenersi data solo incidenter tantum, con la conseguenza che la stessa puo ritenersi utilmente emessa anche se nel processo manca uno dei soggetti che partecipano all'istituzione del rapporto assicurativo. (V 393'72, mass n 356290).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)