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Sez. U, Sentenza n. 3083 del 19/05/1982 (Rv. 421010 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL LAVORATORE SUBORDINATO PER LA COSTITUZIONE DI UNA POSIZIONE ASSICURATIVA DA PARTE DELL'I.N.P.S. - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421010-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL LAVORATORE SUBORDINATO PER LA COSTITUZIONE DI UNA POSIZIONE ASSICURATIVA DA PARTE DELL'I.N.P.S. - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - LIMITI.*

La giurisdizione del giudice ordinario, sulla controversia promossa dal lavoratore subordinato per la Costituzione di una posizione assicurativa da parte dell'INPS, non trova deroga, in ipotesi di rapporto di pubblico impiego, per il fatto che l'INPS abbia chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento dei prescritti contributi, ovvero che, in relazione alla pretesa del dipendente od a quella dell'istituto previdenziale, si renda necessaria un'indagine sulla sussistenza del rapporto di pubblico impiego, quale imprescindibile presupposto del rapporto previdenziale, sempreché tale indagine vada effettuata in via meramente incidentale, rispetto ad una decisione inerente soltanto al diverso ed autonomo rapporto previdenziale. Qualora, invece, l'accertamento del rapporto di pubblico impiego, per espressa richiesta delle parti, debba essere effettuato con pronuncia idonea ad acquistare autorità di giudicato, la relativa decisione comporta la presenza necessaria del datore di lavoro e spetta in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre al giudice ordinario resta devoluta la controversia previdenziale (soggetta a sospensione, in attesa della pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.). (V 6021/79, mass n 402726; (V 965/77, mass n 384585; (V 586/74, mass n 368367).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)