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Sez. 3, Sentenza n. 33585 del 08/04/2015 Ud. (dep. 30/07/2015) Rv. 264440 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione - Reato previsto dall'art. 255, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Area sottoposta a sequestro - Inesigibilità della condotta - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264440-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, il fatto che questi ultimi si trovino in stato di abbandono all'interno di un'area sottoposta a sequestro giudiziario non può avere alcuna efficacia scriminante del reato di cui all'art. 255, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per inesigibilità della condotta, poiché, in tal caso, il destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ai sensi dell'art. 192, comma terzo, del medesimo D.Lgs., deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)