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Sez. 3, Sentenza n. 14747 del 11/03/2008 Ud. (dep. 09/04/2008) Rv. 239974 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Reato previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 22 del 1997 - Area sottoposta a sequestro - Inesigibilità della condotta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239974-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui l'area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro giudiziario, il proprietario (od il possessore) della medesima che sia destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione, diversamente configurandosi la contravvenzione prevista dall'art. 14, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha conseguentemente escluso che il sequestro costituisca causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)