Sez. 3, Sentenza n. 9461 del 19/01/2024 Ud. (dep. 06/03/2024) Rv. 286027-01
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione - Contravvenzione di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 - Disponibilità dell'area in capo al curatore del fallimento - Inesigibilità della condotta - Esclusione - Ragioni.
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE
Integra la contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti la condotta del legale rappresentante di una società dichiarata fallita, al quale sia stata indirizzata l'intimazione, che ometta di provvedere in tal senso, anche nel caso in cui l'area sulla quale siano stati abbandonati i rifiuti sia nella concreta disponibilità del curatore fallimentare, dovendosi escludere, in tal caso, l'inesigibilità dell'ottemperanza qualora il predetto non si sia attivato né presso il curatore fallimentare per poter adempiere, né in sede giurisdizionale onde essere autorizzato ad accedere all'area da bonificare o per contestare la legittimità dell'ordine.
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)