Sez. 2, Sentenza n. 2381 del 13/11/1970 (Rv. 348615 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- DANNI PER LA SVALUTAZIONE MONETARIA - CONDIZIONI - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - NECESSITA - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- DANNI PER LA SVALUTAZIONE MONETARIA - CONDIZIONI - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - NECESSITA - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore ha diritto ai maggiori danni dipendenti dalla svalutazione monetaria, a norma dell'art 1224 comma secondo, cod civ, nel caso che dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, di aver risentito un particolare pregiudizio, per non aver potuto disporre, a tempo debito, della somma dovutagli, in quanto se riscossa tempestivamente, avrebbe potuto utilmente impiegarla. Ma l'efficacia probatoria delle presunzioni non puo essere invocata con mero riferimento ad astratte possibilita di utile reimpiego della somma e necessario, invece, che si dimostri, con altri concreti elementi di prova, che la mancata disponibilita del danaro dovuto ha realmente impedito l'acquisto di beni in cui reimpiegarlo, cosi da essere causa di un danno di entita maggiore dell'ammontare degli interessi moratori. (V 141'69, mass n 338041 26'68, mass n 330823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)