Sez. L, Sentenza n. 2435 del 27/03/1990 (Rv. 466157 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - OBBLIGO E DIRITTO E ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DI ORDINE POLITICO, RELIGIOSO O SINDACALE - RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA EX LEGGE N. 36 DEL 1974 - AZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INDIVIDUAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - OBBLIGO E DIRITTO E ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DI ORDINE POLITICO, RELIGIOSO O SINDACALE - RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA EX LEGGE N. 36 DEL 1974 - AZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INDIVIDUAZIONE.*
La controversia, nella quale il lavoratore, deducendo la illegittimità del licenziamento in quanto discendente da motivi di ordine politico, religioso o sindacale, chieda la ricostruzione della posizione assicurativa, secondo la previsione degli artt. 1 e 5 della legge 15 febbraio 1974 n. 36, dopo aver visto respingere l'istanza in Sede amministrativa da parte dell'apposito comitato ministeriale e poi dal ministro del lavoro, deve essere promossa nei confronti non di detto ministro, ma dell'INPS, o dell'altro ente presso il quale deve avvenire detta ricostruzione, atteso che la controversia medesima investe una prestazione previdenziale, e quindi coinvolge le parti del relativo rapporto, mentre non introduce un'impugnazione giurisdizionale del provvedimento che ha definito in senso sfavorevole quella fase amministrativa. (Conf 3129/88, mass n 458622; (Conf 500/86, mass n 444096).*
Riferimenti normativi: Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)