Sez. L, Sentenza n. 500 del 25/01/1986 (Rv. 444096 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A CAUSA DI MOTIVI POLITICI E SINDACALI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 36 DEL 1974 - AZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INDIVIDUAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A CAUSA DI MOTIVI POLITICI E SINDACALI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 36 DEL 1974 - AZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INDIVIDUAZIONE.*
La legittimazione passiva per l'Azione giudiziaria volta alla ricostituzione del rapporto assicurativo obbligatorio per la Invalidità e la vecchiaia dei lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali previsti dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1974 n. 36, compete, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, all'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale deve aver luogo la ricostituzione, e non già al ministero del lavoro e della previdenza sociale, non costituendo l'Azione giudiziaria impugnazione del provvedimento definitivo del procedimento amministrativo affidato al riguardo agli organi del detto ministero.*
Riferimenti normativi: Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)