diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3129 del 22/04/1988 (Rv. 458622 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DI ORDINE POLITICO, RELIGIOSO O SINDACALE - DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO DECIDENTE IN SEDE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - DELL'INPS O DELL'ALTRO ENTE COMPETENTE PER LA DETTA RICOSTRUZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458622-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DI ORDINE POLITICO, RELIGIOSO O SINDACALE - DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO DECIDENTE IN SEDE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - DELL'INPS O DELL'ALTRO ENTE COMPETENTE PER LA DETTA RICOSTRUZIONE - SUSSISTENZA.*

La controversia, con la quale il lavoratore, deducendo la illegittimità del licenziamento in quanto discendente da motivi di ordine politico, religioso o sindacale, chieda la ricostruzione della posizione assicurativa, secondo la previsione degli artt. 1 e 5 della legge 15 febbraio 1974 n. 36, dopo aver visto respingere l'istanza in Sede amministrativa da parte dell'apposito comitato ministeriale e poi dal ministro del lavoro, deve essere promossa nei confronti non di detto ministro, ma dell'INPS, o dell'altro ente presso il quale deve avvenire detta ricostruzione, atteso che la controversia medesima investe una prestazione previdenziale, e quindi coinvolge le parti del relativo rapporto, mentre non introduce un'impugnazione giurisdizionale del provvedimento che ha definito in senso sfavorevole quella fase amministrativa. (Conf 500/86, mass n 444096; (contra 6504/85, mass n 443575).*

Riferimenti normativi: Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)