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Sez. 3, Sentenza n. 193 del 10/01/2003 (Rv. 559564 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE | Nullità della vendita - Opponibilità all'aggiudicatario - Condizioni - Fattispecie in tema di assegnazione di crediti nell'espropriazione presso terzi.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559564-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE

Nel processo d'espropriazione forzata (che s'articola in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima hanno funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza con cui si stabiliscono le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori oltre l'ordinanza stessa (quali le forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta dal giudice, l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalità previste dalla legge per il versamento del prezzo) la cui mancanza o irregolarità vizia di nullità lo stesso atto che si pretende di trasferimento, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario. Sicché, la preclusione nei confronti dell'aggiudicatario delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo, sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernino, sia che si tratti di vizi che riguardino gli atti presupposti. (Nella specie la S.C., nell'affermare che il suindicato principio trova applicazione anche in tema di assegnazione e vendita di crediti nell'espropriazione presso terzi, ha escluso che potessero concretare la nullità ex art. 2929 cod. civ. la dedotta nullità della notifica dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi conseguente a notifica -asseritamente - nulla, affermando che tali atti non fanno parte della fase destinata a chiudersi con l'assegnazione del credito bensì di una fase precedente, sicché non possono considerarsi atti presupposti rispetto alla detta assegnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 534, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)