diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3970 del 27/02/2004 (Rv. 570613 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE | Atti preparatori - Nullità - Conseguente nullità della vendita - Opponibilità all'aggiudicatario - Condizioni - Fattispecie in tema di vendita fallimentare.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570613-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE

Nel processo di espropriazione forzata così come nel fallimento (entrambi articolati in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima fase hanno funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza con cui sono stabilite le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori la cui mancanza o irregolarità vizia la nullità lo stesso atto finale che si pretende di trasferimento. Da ciò consegue l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario. Sicché la preclusione, nei confronti dell'aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale della corrispondente fase del processo esecutivo, sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernono, si che si tratti di vizi riguardanti gli atti presupposti. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto pronunciato - su reclamo ex art. 26 legge fall. Proposto dal fallito - dal tribunale fallimentare, affinché quest'ultimo procedesse all'esame delle eccezioni di nullità dell'ordinanza di vendita di beni mobili illegittimamente ritenute precluse ai sensi dell'art. 2929 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge Falliment. art. 104, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 104, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)