Sez. 1, Sentenza n. 1258 del 30/01/2001 (Rv. 543533 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE | Nullità o irregolarità degli atti del procedimento - Conseguenze - Nullità derivata del trasferimento - Opponibilità all'aggiudicatario - Sussistenza - Fattispecie in tema fallimentare.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), è operante solo quando la vendita sia esente da vizi formali, ben potendo sussistere vizi procedimentali tali da travolgere, per nullità derivata, l'atto di trasferimento del bene all'aggiudicatario. (Nel caso di specie, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che la conclusione dell'atto di trasferimento ad opera del curatore fallimentare anteriormente alla proposizione del reclamo avverso il decreto del giudice delegato che aveva autorizzato la vendita a trattativa privata, di per sè determini l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro il decreto del tribunale che su quella contestazione aveva provveduto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)