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Sez. 3, Sentenza n. 3406 del 15/11/1972 (Rv. 361266 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTA DEL PROPRIETARIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361266-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTA DEL PROPRIETARIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

L'accertamento che la circolazione del veicolo e avvenuta contro la volonta del proprietario, ed in ispecie il convincimento circa l'imprudenza e la negligenza di questo per avere omesso di approntare un idoneo mezzo per impedire la circolazione del veicolo, implica una valutazione di fatto che e demandata al giudice di merito e non e censurabile in Sede di legittimita, se immune da errori logici e giuridici. (nella specie, il giudice del merito, con motivazione ritenuta coerente ed adeguata dalla Corte suprema, ha escluso che sia idoneo e valido accorgimento atto ad impedire la circolazione di un autoveicolo il suo 'parcheggiò, con le portiere aperte e con la chiave di accensione del motore nel cruscotto, avvenuto in un cortile privato, quando non sia stata fornita la prova della chiusura a chiave dell'accesso allo stesso).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)