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Sez. 3, Sentenza n. 4260 del 13/12/1974 (Rv. 372926 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL PROPRIETARIO - PRESUNZIONE - FONDAMENTO - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PROPRIETARIO - FURTO DELL'AUTOVEICOLO - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - CIRCOLAZIONE INVITO DOMINO - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372926-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL PROPRIETARIO - PRESUNZIONE - FONDAMENTO - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PROPRIETARIO - FURTO DELL'AUTOVEICOLO - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - CIRCOLAZIONE INVITO DOMINO - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La responsabilita del proprietario dell'autoveicolo, solidale con quella del conducente, per i danni cagionati dalla circolazione e fondata sulla presunzione che egli abbia consentito alla circolazione ovvero che, pur senza consentirvi, abbia omesso di manifestare in Forma idonea il suo divieto di circolazione. A vincere tale presunzione di responsabilita non e sufficiente che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario (invito domino), essendo necessario, invece, che abbia avuto luogo contro la sua volonta, la quale si sia estrinsecata in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare la circolazione consistente in Atti o fatti che rivelino la diligenza e le cautele usate affinche la circolazione del veicolo sia impedita. In particolare, nel caso di furto di autoveicolo, la predetta presunzione puo essere superata soltanto dalla prova di avere, anteriormente alla asportazione, adottato accorgimenti e misure concrete atte ad impedire la circolazione dell'automezzo ad opera di terzi. Si deve trattare, peraltro, di accorgimenti e misure la cui idoneita sia rapportabile alla normalita di mezzi efficaci, senza che sia necessario l'impiego di misure eccezionali e senza che il proprietario del veicolo - dal quale si esige un'attivita adeguata al comune comportamento del diligens pater familias - sia tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare la circolazione o addirittura di aver reso impossibile l'uso del veicolo da parte di terzi. L'accertamento che la circolazione del veicolo e avvenuta contro la volonta del proprietario, ed in particolare il convincimento circa la imprudenza e negligenza di questi per avere omesso di approntare il mezzo idoneo ad impedire la circolazione, implica una valutazione di fatto che e demandata al giudice di merito e non e censurabile in Sede di legittimita, se immune da errori logici e giuridici. (V 200'74, mass n 367794; 3406'72, mass n 361266; (V 3072'71, mass n 354396).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)