Sez. 1, Sentenza n. 3049 del 23/10/1974 (Rv. 371510 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NATURA DI PRECETTO - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA - CONDIZIONI - VALORE DI COSTITUZIONE IN MORA - PRESCRIZIONE - EFFICACIA INTERRUTTIVA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NATURA DI PRECETTO - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA - CONDIZIONI - VALORE DI COSTITUZIONE IN MORA - PRESCRIZIONE - EFFICACIA INTERRUTTIVA.*
Poiche al processo per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello stato e dei Tributi si applica il disposto dell'art 481 cod proc civ, attesa la sostanziale natura di precetto che ha l'ingiunzione fiscale, questa, se non seguita dagli Atti di esecuzione nel termine stabilito dalla suddetta norma, perde la sua forza esecutiva e ad essa, come si evince dall'art 140 della legge di registro, non puo attribuirsi altro valore che quello di semplice atto di Costituzione di mora, valido unicamente ad interrompere il corso della prescrizione, con effetti istantanei, a sensi dell'ultimo comma dell'art 2943 cod civ. (V 2738'67, mass n 330255; 2850'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)