diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 16759 del 07/02/2013 Ud. (dep. 12/04/2013) Rv. 255453 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Prostituzione minorile - Induzione - Nozione - Differenze rispetto all'ipotesi dell'art. 600 bis, comma secondo, cod. pen.
Stato
decisa il 2013-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255453-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile (art. 600 bis, comma primo, cod. pen.) qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo del minore degli anni diciotto, determinandolo o persuadendolo a compiere atti sessuali, sia con l'agente che con altri, in cambio di denaro o di altra utilità. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, ove l'agente non solleciti, incoraggi o blandisca il minore, la condotta ricade nella fattispecie meno grave e residuale del comma secondo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)