Sez. U, Sentenza n. 16207 del 19/12/2013 Ud. (dep. 14/04/2014) Rv. 258757 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Prostituzione minorile - Art. 600 bis cod. pen. - Promessa o dazione di denaro o altra utilità al minore da parte del cliente - Fattispecie di atti sessuali retribuiti con minorenne - Integrazione - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al comma primo dell'art. 600-bis cod. pen. (In motivazione, le S.U. hanno precisato che la diversa condotta di induzione alla prostituzione minorile, di cui al comma primo dello stesso articolo, può riguardare anche l'attività di mercimonio esercitata nei confronti di un solo soggetto, purchè terzo rispetto all'induttore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 bis com. 1, Cod. Pen. art. 600 bis com. 2, Legge 01/10/2012 num. 172 art. 4 com. 1 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)