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Sez. 3, Sentenza n. 4235 del 11/01/2011 Cc. (dep. 04/02/2011) Rv. 249316 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Prostituzione minorile - Induzione - Nozione - Differenze rispetto all'ipotesi dell'art. 600 bis, comma secondo, cod. pen.
Stato
decisa il 2011-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249316-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile (art. 600 bis, comma primo, cod. pen.) qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo della vittima, determinandola a compiere atti sessuali, sia con il reo che con altri, in cambio di denaro o di altra utilità. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, ove il reo non solleciti, incoraggi o blandisca il minore, la condotta, essendo neutra rispetto alla determinazione della pur immatura volontà di quest'ultimo di assentire al compimento di atti sessuali, ricade nella fattispecie meno grave del comma secondo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)