Sez. 3, Ordinanza n. 24257 del 26/09/2008 (Rv. 604662 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Determinazione con riguardo al momento della proposizione della domanda Necessità - Spostamento di residenza fittizio o reiterato - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. U, del c.d. Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto; tuttavia, il diverso giudice adito dal professionista può riconoscere la propria competenza, se accerti che lo spostamento di residenza del consumatore sia stato fittizio o reiterato e, perciò, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)