Sez. U, Ordinanza n. 11532 del 19/05/2009 (Rv. 608396 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Foro del consumatore - Regolamento CE n. 44 del 2001 - Domicilio al momento della domanda - Domanda proposta da o contro gli eredi del consumatore - Domicilio o residenza dei successori - Applicabilità .
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione nei confronti dello straniero in riferimento alle controversie aventi ad oggetto contratti conclusi dai consumatori, il foro del consumatore deve essere determinato secondo i criteri stabiliti negli artt. 15 e 16 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, sulla base del domicilio del consumatore al momento della proposizione della domanda e non a quello della stipula del contratto. Ne consegue che, nel caso di domanda proposta da o nei confronti degli eredi del consumatore, la giurisdizione deve essere determinata con riferimento al domicilio e alla residenza di tali successori universali.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 15, Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 16, Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 17, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 205 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)