Sez. 3, Ordinanza n. 4914 del 27/02/2009 (Rv. 606142 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratto di prestazione d'opera professionale medica - Contratto stipulato tra professionista e consumatore - Configurabilità - Sussistenza - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza (o del domicilio elettivo) del consumatore - Contratto concluso in forma orale - Irrilevanza - Fattispecie relativa a domanda proposta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Nel contratto di prestazione d'opera professionale medica, paziente e medico assumono, rispettivamente, la qualità di consumatore e professionista, con la conseguenza che il paziente può proporre la domanda fondata su tale contratto, per far valere l'inesatto adempimento, davanti al foro della propria residenza, ai sensi dell'art. 1469-bis, commi 1 e 3, n. 19, cod. civ., anche se il contratto non sia stato concluso per iscritto ed indipendentemente dalla pattuizione per iscritto di una clausola di proroga della competenza. (Fattispecie relativa a domanda di risarcimento dei pretesi danni derivati da una prestazione eseguita dal medico presso il suo studio, proposta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 1, Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206, Decr. Capo Gov. 19/08/2005 num. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)