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Sez. L, Sentenza n. 1787 del 27/02/1997 (Rv. 502707 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Trattamenti pensionistici di fonte convenzionale - Prestazioni - Singoli ratei di pensione - Prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502707-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Dal rapporto pensionistico di origine contrattuale (quale quello avente ad oggetto il trattamento erogato dal fondo pensioni di un istituto di credito) non scaturisce una singola complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente ma deriva una serie di obbligazioni, a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. Ne consegue che trattandosi di una prestazione da pagarsi periodicamente, la prescrizione è quella prevista dal n. 4 dell'art. 2948 cod. civ., restando del tutto priva di rilievo a tal fine la natura retributiva o previdenziale della prestazione medesima, con l'ulteriore conseguenza che l'applicabilità della suddetta disposizione di legge impedisce di ravvisare il presupposto per l'applicazione analogica, alle pensioni di fonte negoziale, del complesso di regole e principi operanti per le pensioni erogate dall'I.N.P.S. e in particolare del principio, desumibile dall'art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, per cui si prescrivono in cinque anni soltanto le rate "liquidate" della pensione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)