Sez. 2, Sentenza n. 408 del 12/02/1974 (Rv. 368116 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MATERNITA - DIRITTO DELLE LAVORATRICI - TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - IRRILEVANZA - ART 17 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - CARATTERE INTERPRETATIVO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MATERNITA - DIRITTO DELLE LAVORATRICI - TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - IRRILEVANZA - ART 17 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - CARATTERE INTERPRETATIVO.*
L'art 17 ultimo comma della legge 30 dicembre 1971, n 1204, il quale riconosce espressamente alle lavoratrici in trattamento di integrazione salariale il diritto all'indennita di maternita, ha carattere interpretativo rispetto all'art 3 ultimo comma della legge 23 giugno 1964, n 433.*
Riferimenti normativi: Legge 21/05/1953 num. 568 art. 26 CORTE COST., Legge 23/06/1964 num. 433 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)