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Sez. L, Sentenza n. 4174 del 27/06/1981 (Rv. 414838 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - DIRITTO ALL'ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM ED ALLA CONSEGUENTE INDENNITA GIORNALIERA EX ARTT 7 E 15 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - LAVORATRICE GIA LICENZIATA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITA AZIENDALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414838-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - DIRITTO ALL'ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM ED ALLA CONSEGUENTE INDENNITA GIORNALIERA EX ARTT 7 E 15 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - LAVORATRICE GIA LICENZIATA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITA AZIENDALE - ESCLUSIONE.*

Il diritto all'astensione facoltativa post partum ed alla conseguente indennita giornaliera pari al trenta per cento della retribuzione, previsto dagli artt 7, primo comma, e 15 secondo comma, della legge 30 dicembre 1971 n 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri), presuppone la pendenza del rapporto lavorativo e, pertanto, non spetta nell'ipotesi in cui la lavoratrice sia stata gia licenziata per cessazione dell'attivita aziendale, e si estingue alla data di tale licenziamento, ove questo intervenga nel corso del periodo di assenza facoltativa. Infatti, l'ultimo comma dell'art 15 citato non stabilisce una equiparazione fra il trattamento di malattia e le indennita di maternita (spettanti nei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa) bensi una loro semplice assimilazione quanto alle modalita pratiche di erogazione ed il primo comma dell'art 17 della stessa legge considera la risoluzione del rapporto per cessazione dell'attivita aziendale come non ostativa alla corresponsione dell'indennita di maternita solo se avvenuta durante il periodo di astensione obbligatoria e non anche se verificatasi durante il periodo di astensione facoltativa. (V 5978/78, mass n 395807; (V 2004/76, mass n 380825; (V 408/74, mass n 368116; (V 298/74, mass n 367946).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)