Sez. 3, Sentenza n. 972 del 10/02/1990 (Rv. 465256 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI TARDIVAMENTE ESIBITI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ACQUISIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI TARDIVAMENTE ESIBITI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ACQUISIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Secondo il rito del lavoro - applicabile anche in materia locativa per il rinvio contenuto nella legge 27 luglio 1978 n. 392 - mentre nel primo grado del giudizio l'esibizione di documenti nella fase successiva a quella di Costituzione è soggetta agli stessi limiti ed allo stesso vaglio di ammissibilità, da parte del giudice, stabiliti per la prova orale, nel grado di appello - poiché l'art. 437 cod. proc. civ. non fa cenno ad essi - deve ritenersi che non è preclusa al giudice l'acquisizione di documenti ancorché tardivamente esibiti nel giudizio di primo grado. (Conf 3894/89, mass n 463744; (Conf 615/89, mass n 461690; (Conf 6878/88, mass n 461125).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)