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Sez. L, Sentenza n. 3894 del 08/09/1989 (Rv. 463744 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - MANCATA LORO PRODUZIONE IN PRIMO GRADO PER NEGLIGENZA DELLA PARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463744-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - MANCATA LORO PRODUZIONE IN PRIMO GRADO PER NEGLIGENZA DELLA PARTE - IRRILEVANZA.*

Nel nuovo rito del lavoro, il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, sancito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., si riferisce solo alle prove costituende e non anche perciò ai documenti (prove precostituite), la cui produzione è consentita, non contrastando con le esigenze di celerità e di concentrazione del rito, anche quando si tratti di prove documentali che la parte interessata, se fosse stata più diligente, avrebbe potuto portare già all'esame del giudice di primo grado. (Conf 82/88, mass n 456735; (Conf 4306/85, mass n 441783).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)