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Sez. 1, Sentenza n. 9260 del 21/04/2011 (Rv. 617673 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Istanza di audizione personale successiva alla convocazione ex art. 15 legge fall. - Diritto del debitore ad una nuova audizione personale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617673-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussiste il diritto del debitore, già convocato ai sensi dell'art. 15 legge fall. avanti al giudice ed ivi presente con l'assistenza tecnica del difensore, ad ottenere, chiusa l'istruttoria, una nuova convocazione per essere sentito personalmente, salvo che alleghi fatti sopravvenuti decisivi; infatti, il diritto al contraddittorio e di difesa del debitore non può ritenersi pregiudicato qualora egli stesso, convocato all'udienza prefallimentare, non abbia chiesto di essere sentito personalmente, affidandosi all'assistenza tecnica dei suoi difensori. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a fattispecie in cui il legale rappresentante della società fallenda, all'udienza in cui era comparso, non aveva chiesto di essere sentito, ed i suoi difensori non avevano domandato alcun rinvio per esame della documentazione versata in atti ed anzi avevano formulato istanza di decisione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)