Sez. 3 - , Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022 (Rv. 665613 - 01)
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione - Vincolatività - Limiti - "Ius superveniens" - Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia UE - Inclusione - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - In genere.
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
In tema di giudizio di rinvio, rientrano nell'ambito dello "ius superveniens", che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata affermando, diversamente da quanto enunciato ex art. 384, comma 2, c.p.c. ai fini del giudizio di rinvio, che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee).
Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)