Sez. 5 - , Sentenza n. 14624 del 25/05/2023 (Rv. 667880 - 01)
COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione - Contrasto con il diritto unionale - Ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio - Vincolatività del principio - Insussistenza - Dovere della S.C. di adeguamento della decisione finale al diritto UE - Conseguente superamento dei limiti ex art. 384, comma 2, c.p.c.. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - In genere.
COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE
In tema di giudizio di rinvio, poiché il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni unionali vincolanti, applicandole anche d'ufficio, nel caso di ricorso per cassazione avverso la decisione adottata in sede di rinvio, il giudice di legittimità è tenuto a rendere la decisione finale conforme alle regole eurounitarie, anche discostandosi dal principio di diritto precedentemente formulato e superando il vincolo derivante dall'art. 384, comma 2, c.p.c. in caso di contrasto con il diritto unionale.
Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)