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Sez. L, Sentenza n. 4357 del 01/07/1986 (Rv. 447120 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - ESECUZIONE - VOLONTARIA - ACQUIESCENZA DEL SOCCOMBENTE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447120-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - ESECUZIONE - VOLONTARIA - ACQUIESCENZA DEL SOCCOMBENTE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'esecuzione volontaria di una sentenza esecutiva di diritto, qual è quella di condanna del datore di lavoro in favore del lavoratore ex art. 431 cod. proc. civ., non può importare di per sè stessa acquiescenza alla pronuncia suddetta, essendo la condotta del soccombente, che non abbia altrimenti manifestato la volontà di rinunciare all'impugnazione, ispirata all'unico scopo di impedire l'esecuzione forzata della sentenza. (V 1922/84, mass n 433996; (V 4477/83, mass n 429362).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)