Sez. L, Sentenza n. 6274 del 16/07/1987 (Rv. 454559 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - ATTI DI ACQUIESCENZA COMPIUTI DOPO DETTA LETTURA E PRIMA DEL DISPOSITIVO DELLA MOTIVAZIONE - VALIDITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - ATTI DI ACQUIESCENZA COMPIUTI DOPO DETTA LETTURA E PRIMA DEL DISPOSITIVO DELLA MOTIVAZIONE - VALIDITÀ.*
Con riguardo alle pronunce adottate con il rito del lavoro in cui il dispositivo della sentenza - che rappresenta un atto dotato di una propria autonomia formale, nel quale si concreta la decisione definitiva del giudizio, non più emendabile se non a seguito dell'impugnazione della sentenza medesima - viene letto, e per ciò stesso pubblicato, nell'udienza di discussione, le parti interessate, essendo pienamente ed ufficialmente a conoscenza dell'esito della causa, possono adottare le loro opportune iniziative e quindi validamente compiere Atti di acquiescenza senza che rilevi la Mancanza del deposito (e pubblicazione) della parte motiva della decisione. (V 4357/86, mass n 447120).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)