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Sez. L, Sentenza n. 6274 del 16/07/1987 (Rv. 454559 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - ATTI DI ACQUIESCENZA COMPIUTI DOPO DETTA LETTURA E PRIMA DEL DISPOSITIVO DELLA MOTIVAZIONE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454559-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - ATTI DI ACQUIESCENZA COMPIUTI DOPO DETTA LETTURA E PRIMA DEL DISPOSITIVO DELLA MOTIVAZIONE - VALIDITÀ.*

Con riguardo alle pronunce adottate con il rito del lavoro in cui il dispositivo della sentenza - che rappresenta un atto dotato di una propria autonomia formale, nel quale si concreta la decisione definitiva del giudizio, non più emendabile se non a seguito dell'impugnazione della sentenza medesima - viene letto, e per ciò stesso pubblicato, nell'udienza di discussione, le parti interessate, essendo pienamente ed ufficialmente a conoscenza dell'esito della causa, possono adottare le loro opportune iniziative e quindi validamente compiere Atti di acquiescenza senza che rilevi la Mancanza del deposito (e pubblicazione) della parte motiva della decisione. (V 4357/86, mass n 447120).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)