Sez. L, Sentenza n. 12104 del 01/07/2004 (Rv. 574027 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla qualificazione dell'orario di lavoro come straordinario o supplementare al fine dell'applicazione di sgravi contributivi ex art. 18 legge n. 1089 del 1968.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, essendo onere del ricorrente, ove la censura attenga alla violazione di tali canoni, precisare in quale modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi, senza che sia ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della interpretazione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto dalla sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di un contratto collettivo nazionale che qualificava come straordinario l'orario di lavoro eccedente quello normale e di un accordo aziendale che qualificava come supplementare il lavoro svolto oltre le quaranta ore settimanali e fino alla quarantottesima e come straordinario quello svolto oltre le 48 ore, aveva ritenuto prevalente la qualificazione prevista dal contratto collettivo nazionale e quindi inapplicabili, per le ore di lavoro qualificate dal contratto aziendale come di lavoro supplementare, gli sgravi contributivi di cui all'art. 18 della legge n. 1089 del 1968).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)