Sez. L, Sentenza n. 13192 del 09/09/2003 (Rv. 566698 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione delle clausole dei ccnl del 22 aprile 1986 e del 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'ENEL in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di riduzione delle cosiddette rese settimanali dei "letturisti".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi della motivazione.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, benché avesse correttamente ritenuto la diversità, sul piano concettuale, tra disciplina dell'orario di lavoro e disciplina delle cosiddettè resè dei letturisti dell'ENEL, escludendo che la riduzione del primo prevista dai ccnl di categoria del 22 aprile 1986 e 21 febbraio 1989 incidesse automaticamente sulle seconde, aveva poi ritenuto che la riduzione dell'orario di lavoro aveva comportato una riduzione del numero delle rese, valorizzando in tal senso la circostanza che le parti firmatarie del contratto non avevano espressamente disciplinato questo profilo, senza peraltro valutare che le stesse con dichiarazione a verbale allegata al ccnl del 1989, avevano convenuto sulla necessità di un successivo incontro al fine di valutare l'incidenza della riduzione dell'orario di lavoro sul numero delle rese).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 21/02/1989, Contr. Coll. 22/04/1986
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)