Sez. L, Sentenza n. 3369 del 06/03/2003 (Rv. 560943 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Datore di lavoro non obbligato ai versamenti previdenziali - Obbligo di dichiarazione, da parte del pensionato, nei confronti dell'Inps della fruizione di trattamento pensionistico - Esclusione - Conseguenze - Ripetibilità dell'indebito del pensionato - Ammissibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
In tema di indebito pensionistico, l'art. 40 quarto comma del d.P.R. n. 488 del 1968 prevede un meccanismo sanzionatorio nei confronti del lavoratore che ometta di dichiarare la propria qualità di pensionato al datore di lavoro, impedendogli di effettuare le trattenute dovute, ma non prevede obblighi di comunicazione nei riguardi dell'ente previdenziale. Pertanto qualora il datore di lavoro non sia tenuto ad effettuare alcuna trattenuta da versare all'Inps (nella specie trattavasi di lavoro considerato come prestato all'estero), non sorge il relativo obbligo di dichiarazione da parte del lavoratore, la cui omissione non può pertanto giustificare neanche il recupero dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato, atteso il divieto di cui alla legge n. 662 del 1996.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 21 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 40, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)