Sez. L, Sentenza n. 3723 del 29/04/1997 (Rv. 503976 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Omessa dichiarazione, da parte del pensionato, nei confronti del datore di lavoro, della fruizione di trattamento pensionistico - Conseguenze - Ritenuta da parte dell'ente previdenziale ex art. 40 del d.P.R. n. 488 del 1968 - Natura giuridica - Riscossione di sanzione amministrativa - Ripetizione di indebito - Configurabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
Il diritto dell'I.N.P.S. di effettuare, a carico del pensionato che abbia prestato lavoro subordinato, e che abbia omesso di dichiarare tale sua qualità al datore di lavoro - il quale non ha conseguentemente potuto effettuare le ritenute dovute ai sensi, nella misura e con le modalità di cui agli artt. 20 e 21 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 - una ritenuta, sulla pensione di vecchiaia o di invalidità da questi goduta, pari al doppio di quelle suddette, trova il suo fondamento nella speciale normativa prevista dall'art. 40, quarto comma, del citato decreto, in base alla quale tale ritenuta costituisce non già ripetizione di indebito ma riscossione di una sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 21 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)