Sez. 3, Sentenza n. 540 del 15/02/1968 (Rv. 331636 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI -SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - SCONTRO AD UN INCROCIO STRADALE - ESISTENZA D'UN OSTACOLO CHE IMPEDISCA IL TEMPESTIVO RECIPROCO AVVISTAMENTO DEI VEICOLI - CONDUCENTE DEL VEICOLO CON PRECEDENZA DI DIRITTO - OBBLIGO DI RALLENTAMENTO O DI ARRESTO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI -SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - SCONTRO AD UN INCROCIO STRADALE - ESISTENZA D'UN OSTACOLO CHE IMPEDISCA IL TEMPESTIVO RECIPROCO AVVISTAMENTO DEI VEICOLI - CONDUCENTE DEL VEICOLO CON PRECEDENZA DI DIRITTO - OBBLIGO DI RALLENTAMENTO O DI ARRESTO.*
Nell'ipotesi di collisione a un crocevia il problema della responsabilita non puo essere automaticamente risolto con il criterio della precedenza di diritto, ma occorre accertare se nella produzione dello evento abbia avuto efficienza causale anche l'inosservanza, da parte del conducente a cui spettava la precedenza, della diligenza e prudenza da impiegarsi nella guida del veicolo di cui trattasi. Nel caso in cui una particolare situazione ostacoli l'anticipato reciproco avvistamento dei veicoli che si avvicinano all'incrocio, la prudenza e la diligenza impongono sempre anche al detto conducente di prevenire ogni possibilita di sinistro, sia rallentando, sia addirittura fermandosi quando, sia pure per l'inosservanza delle norme di circolazione da parte di altri utenti della strada, situazioni di pericolo si presentino con un apprezzabile grado di probabilita e di prevedibilita. In particolare, la comune prudenza impone al conducente che si approssima al crocevia di ispezionare la strada anche alla sua sinistra, per l'eventualita che un altro conducente proveniente da quel lato, non rispettando i suoi doveri relativamente alla velocita e alla precedenza, si immetta nell'incrocio prima che vi giunga il veicolo proveniente da destra l'omissione di tale cautela costituisce colpa concorrente in caso di incidente. Conforme alle sentenze n. 1961-67, massima n. 328941, nella prima parte, 2431-58 Cfr. 847-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)