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Sez. 4, Sentenza n. 32966 del 01/07/2009 Cc. (dep. 12/08/2009) Rv. 244798 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Inammissibilità dell'impugnazione - Declaratoria "de plano" - Esclusione - Fissazione dell'udienza di riesame - Necessità per rispetto del principio del contraddittorio.
Stato
decisa il 2009-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244798-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo deve essere pronunciata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti, ossia all'esito dell'udienza del riesame, della quale deve essere dato avviso anche alla persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta. (La Corte ha osservato che l'art. 111 della Costituzione garantisce il contraddittorio per ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)