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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17571 del 27/07/2010 (Rv. 614277 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | CERTALEX - Revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari - Presupposti - Cessazione della convivenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614277-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, la sopravvenuta cessazione della convivenza coniugale, non determinata da separazione legale e di contro accompagnata da elementi sintomatici della inesistenza iniziale della "affectio" propria della "coniugio", integra ragione di revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 n. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 07/03/2002 num. 189 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)