Sez. 4, Sentenza n. 17379 del 21/01/2003 Ud. (dep. 14/04/2003) Rv. 225317 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Professione medica - Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso causale - Elevato grado di credibilità razionale di un possibile allungamento della vita - Necessità.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
In tema di nesso causale nei reati omissivi, non può escludersi la responsabilità del medico il quale non si attivi e non porti il paziente a conoscenza della recidiva di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è l'altissima probabilità che il ricorso ad altri rimedi terapeutici (oltre a quello, radioterapico, già praticato all'esordio della malattia) avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)