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Sez. 3, Sentenza n. 1884 del 24/02/1994 (Rv. 485439 - 01)

Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere | Domanda di risarcimento del danno contro lo Stato prevista dall'art. 5 legge n. 117 del 1988 - Fase di deliberazione in camera di consiglio in ordine alla ammissibilità - Spese processuali - Disciplina - Principio della soccombenza e della causalità - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485439-01

Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere

La disciplina sul governo delle spese processuali opera anche con riferimento alla fase di deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno contro lo Stato prevista dall'art. 5 legge n. 117 del 1988, trattandosi di procedimento contenzioso, nel quale le parti prospettano tesi contrapposte, per far valere i rispettivi interessi, con conseguente applicabilità del principio della soccombenza e di quello della causalità nell'aver dato inizio ad un procedimento, sia pure camerale, che ha comportato l'esborso di spese.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)