Sez. 1, Sentenza n. 12548 del 22/09/2000 (Rv. 540377 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Creditore istante - Litisconsorte necessario - Successiva rinuncia al credito - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 18 legge fall., il creditore istante assume la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento e non ha rilievo la successiva rinuncia al credito da parte dello stesso creditore, in quanto il suo interesse al giudizio persiste anche dopo la rinuncia, potendo l'eventuale revoca del fallimento essere per lui fonte di responsabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)