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Sez. 1, Sentenza n. 6649 del 15/03/2013 (Rv. 625959 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Reclamo - Natura - Parti necessarie - Creditore istante in primo grado - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625959-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'art. 18 legge fall., nel testo novellato dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n. 169, laddove impone la notifica del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento "al curatore e alle altre parti", si giustifica con la diversa configurazione oggi assunta da tale mezzo di impugnazione, costituente non più l'atto introduttivo di un giudizio di primo grado (come l'opposizione regolata dalla citata norma nella sua formulazione "ante" riforma), bensì un gravame introduttivo di un procedimento di secondo grado in cui "le parti" non possono essere altre che quelle che hanno partecipato al giudizio conclusosi con la menzionata sentenza, derivandone, quindi, che costituisce parte necessaria di tale gravame innanzitutto il creditore su impulso del quale detto giudizio si è svolto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 2, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 3, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)