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Sez. 3, Sentenza n. 1989 del 26/07/1967 (Rv. 329007 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA IMMEDIATA - LEGGE N 571 DEL 1966 - DEROGA AL PRINCIPIO - ESCLUSIONE - ERRONEA DICHIARAZIONE DELLA PROPRIA COMPETENZA PER VALORE DA PARTE DEL PRETORE - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA LEGGE NELLE MORE DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329007-01

COMPETENZA CIVILE - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA IMMEDIATA - LEGGE N 571 DEL 1966 - DEROGA AL PRINCIPIO - ESCLUSIONE - ERRONEA DICHIARAZIONE DELLA PROPRIA COMPETENZA PER VALORE DA PARTE DEL PRETORE - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA LEGGE NELLE MORE DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Le norme modificatrici della Competenza sono di immediata applicazione, salva eventuale diversa disposizione e valgono altresi a convalidare le competenze del giudice che sarebbe stato originariamente incompetente rispetto ad una controversia promossa durante il vigore della legge precedente. Il quarto comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 571, che, in relazione all'accertata Competenza per valore dei tribunali e dei pretori stabilisce che essi continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima della entrata in vigore della legge medesima o che, comunque, si trovino rispettivamente pendenti davanti ad essi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, non costituisce deroga al principio dell'immediata applicazione delle nuove norme di Competenza, in quanto comporta soltanto che i tribunali e i pretori non potranno, rispettivamente, spogliarsi delle cause pendenti innanzi ad essi e che secondo la legge nuova sarebbero divenute di Competenza del giudice inferiore. Pertanto, se la legge citata, che ha elevato a lire 750.000 il limite di valore della Competenza pretoria, sopravviene dopo che il pretore abbia erroneamente dichiarato la propria Competenza per valore, la Corte di Cassazione, investita con istanza di regolamento di Competenza, deve, in applicazione della nuova normativa e purche il valore della causa non sia superiore al limite suindicato, dichiarare la Competenza del pretore medesimo.*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1966 num. 571 art. 1, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)