Sez. 3, Ordinanza n. 2737 del 19/10/1994 Cc. (dep. 25/11/1994) Rv. 200616 - 01
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti | Modifica e revoca dei provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio - Sole ipotesi di ricorribilità disciplinate dall'art. 10, secondo comma, legge n. 217 del 1990 - Fattispecie: ricorso qualificato incidente di esecuzione.
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti
La norma di cui all'art. 10, secondo comma, legge 30 luglio 1990, n. 217 disciplina la ricorribilità avverso i decreti di modifica e di revoca dei provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio nelle sole ipotesi in cui "risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito" costituenti i presupposti di ammissibilità del beneficio. (Nella specie relativa a proposizione di ricorso diretto per cassazione, ai sensi della norma sopra indicata, avverso provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul rilievo dell'erronea concessione del beneficio in un procedimento penale concernente la sola contravvenzione di cui all'art. 1174 cod. nav. (violazione dell'art. 1, comma ottavo, legge n. 217 del 1990), la S.C., rilevato che il provvedimento impugnato consegue a sentenza del G.I.P. presso la pretura ed è stato emesso in fase esecutiva della sentenza medesima, ha ritenuto che erroneamente era stato proposto il ricorso e che doveva proporsi invece incidente di esecuzione ex art. 665 e segg. cod. proc. pen., così qualificando il ricorso e trasmettendo gli atti alla PRetura per la trattazione di tale gravame).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)