Sez. 6, Sentenza n. 29795 del 06/06/2001 CC (dep. 26/07/2001) Rv. 219854 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Richiesta dell'intendente di Finanza (ora Direzione generale delle entrate) - Necessità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di gratuito patrocinio, la richiesta dell'intendente di finanza (ora Direzione generale delle entrate) al quale spetta l'accertamento della inesistenza delle condizioni di non abbienza, rappresenta la condizione processuale indispensabile per iniziare il procedimento incidentale di revoca previsto dal secondo comma dell'art.10 della legge 30 luglio 1990, n.217, con la conseguenza che, in assenza di tale condizione, il provvedimento del giudice è illegittimo. (V. Corte Cost., ord. n. 144 del 1999)
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)