Sez. 1, Sentenza n. 7441 del 09/08/1997 (Rv. 506648 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte - Nel corso del processo o dopo la pubblicazione della sentenza - Differenti conseguenze - Ricorso per cassazione notificato al procuratore della parte deceduta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata - Conoscenza, da parte del ricorrente, dell'evento morte - Rilevanza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In ipotesi di decesso della parte costituita nel processo, va distinto il caso in cui l'evento mortale si sia verificato durante la trattazione della causa, da quello in cui sia avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza, durante il decorso del termine per l'impugnazione: nel primo caso, infatti, esso assume rilevanza solo dal momento della dichiarazione del procuratore della parte resa in udienza o dalla notifica dell'evento alle altre parti (con conseguente interruzione del processo dal momento della dichiarazione o della notificazione); nel secondo caso, invece, l'evento stesso assume rilevanza, ad ogni fine, nei confronti della controparte, nei casi in cui quest'ultima ne abbia avuto conoscenza legale attraverso qualsiasi formalità che provenga sia dagli eredi della parte deceduta, sia da altri, purché rivesta il carattere della certezza. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della parte deceduta, con atto notificato presso il procuratore di questa, ove il ricorrente sia venuto a conoscenza del decesso (nella specie, la conoscenza, da parte del ricorrente, della morte della controparte è stata desunta dal fatto che a quest'ultima, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, era stato notificato un precetto ad istanza degli eredi, ai quali era stata pagata la somma liquidata dalla sentenza impugnata, previa acquisizione di copia autentica della denunzia di successione e di un atto notorio recante la precisa indicazione degli eredi stessi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)