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Sez. L, Sentenza n. 8925 del 11/05/2004 (Rv. 572784 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Gestione speciale - Estensione delle norme restrittive in materia di pensionamento anticipato, ex art. 3, diciannovesimo comma, legge n. 335 del 1995 - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572784-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

La pensione di anzianità o comunque anticipata erogata dal Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Torino è soggetta - qualora il rapporto di lavoro cessi in data successiva alla entrata in vigore (8 giugno 1996) della legge di riforma del sistema pensionistico (legge n. 335 del 1995) ai più rigorosi requisiti - anagrafici, assicurativi e contributivi - richiesti per l'accesso dei lavoratori dipendenti alla pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, atteso che il Fondo rientra tra le gestioni previdenziali contemplate dall'art. 3 comma diciannovesimo della legge citata, alle quali si estendono progressivamente, in funzione dell'obbiettivo di armonizzare gli ordinamenti pensionistici, le limitazioni all'accesso ai pensionamenti anticipati previste dalla riforma previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 19 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 n. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 25 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)