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Sez. L, Sentenza n. 3215 del 17/02/2005 (Rv. 580019 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Diritto del dipendente al pensionamento anticipato erogato dal fondo di categoria - Necessità di far riferimento alla normativa legale e contrattuale di settore - Fattispecie relativa al diritto di un ex dipendente di azienda di credito al pensionamento anticipato.
Stato
decisa il 2005-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580019-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

La sussistenza del diritto del dipendente al pensionamento anticipato a carico del fondo previdenziale di categoria deve essere accertata alla luce della normativa, legale e contrattuale, vigente al momento della cessazione del rapporto. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che riconosceva il diritto dell'ex dipendente di un'azienda di credito alla pensionamento anticipato a carico del Fondo pensioni per il personale, in base all'accordo collettivo aziendale del 27.5.1997 che consentiva, in deroga alla previsione introdotta con la legge n. 335 del 1995, il pensionamento dei dipendenti che fossero in possesso di un requisito contributivo di trent'anni, a prescindere dall'età anagrafica, interpretando il successivo accordo collettivo del 31.3.1998 nel senso di consentire a chi avesse presentato la domanda entro il 31.12.1997 di sottrarsi alla limitazione successivamente introdotta dalla legge n. 449 del 1997, che ha circoscritto l'erogazione dei trattamenti pensionistici anticipati ai soli dipendenti dichiarati in esubero con ristrutturazione aziendale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST., Contr. Coll. 27/05/1997, Contr. Coll. 31/03/1998

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)