Sez. 2, Sentenza n. 2951 del 02/08/1975 (Rv. 377028 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - PERDITA DA PARTE DEL SUCCESSORE DEL CONTRAENTE - RILEVANZA - ASSENZA DI COLPA DEL CONTRAENTE O DEL SUCCESSORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - PERDITA DA PARTE DEL SUCCESSORE DEL CONTRAENTE - RILEVANZA - ASSENZA DI COLPA DEL CONTRAENTE O DEL SUCCESSORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art 2724 n 3 cod civ, che permette, in ogni caso, la prova testimoniale del contratto quando il contraente abbia, senza sua colpa, perduto il documento, si riferisce anche a colui che partecipa al giudizio quale successore del contraente. Ne e censurabile la valutazione del giudice del merito, il quale abbia escluso la assenza di colpa nel comportamento del contraente che abbia smarrito il documento comprovante una sua proprieta immobiliare, non avendolo registrato, ne trascritto, ne depositato presso un notaio o in cassetta di sicurezza, ma avendolo posto insieme ad altri documenti negli archivi di un'azienda di cui non era l'unico titolare, ed abbia altresi escluso l'assenza di colpa nel comportamento del successore del contraente, che, alienando l'azienda a terzi, non abbia avuto cura di controllare l'esistenza in essa del proprio importante documento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)